L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:
redazione di pareri pro veritate;
definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.
L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:
la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.
La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:
a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:
l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;
b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;
c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;
d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).
Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:
nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.
La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.
I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:
della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.
La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:
consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
membro di Collegi Arbitrali.
Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:
valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
valutazione di compendi immobiliari;
ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.
Lo studio
Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.
Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.
Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.
Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.
Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.
Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale. Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:
contrattualistica;
consulenza ed assistenza societaria;
contenzioso tributario;
valutazione di aziende;
consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria
Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale. Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:
revisione contabile di Società ed Enti;
analisi e riclassificazioni di bilanci;
predisposizioni di business plan;
consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
contenzioso tributario;
consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale. Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:
consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
revisione contabile di Società ed Enti;
analisi e riclassificazioni di bilanci;
predisposizioni di business plan;
assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
1) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
3) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
4) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
5) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
6) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
7) Versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
8) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata
9) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
10) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
13) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
15) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
16) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:Versamento 5 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
17) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
18) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
19) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
20) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
21) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
22) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
23) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
24) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
Chi:
Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa:
Versamento 9 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,64% mensile a titolo di interessi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
Chi:
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa:
Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
Chi:
Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
Chi:
Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
Chi:
Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:
Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
35) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
37) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
38) Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
39) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
40) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
41) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
45) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
46) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
47) Versamento 6 rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
49) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
50) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento, 6 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
51) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
52) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
53) Versamento 5 rata cedolare secca a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento della 5 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
54) Cedolare secca: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
55) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento della 6 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
74) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità:Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
75) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
Chi:
Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa:
Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
380E - Irap
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
82) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Chi:
Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa:
Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
83) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Chi:
Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa:
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa:
Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta per il 3 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Chi:
Contribuenti Iva mensili
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6010 - Versamento Iva mensile ottobre
Chi:
Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa:Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 3 trimestre (senza la maggiorazione del 1%)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
88) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
Chi:
Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
89) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
Chi:
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6010 - Versamento Iva mensile ottobre
90) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
Chi:
Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa:
Versamento 9 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,64% mensile a titolo di interessi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
610E - Versamento IVA mensile ottobre
92) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972
93) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
Chi:
Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa:
Versamento della 9 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,64% a titolo di interessi
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
94) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Chi:
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa:
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6010 - Versamento Iva mensile ottobre
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
96) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:
Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo:
621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015
97) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Chi:
Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:
Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015
Chi:
Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
Cosa:
Versamento dell'IVA dovuta relativa al 3 trimestre
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
99) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4 rata
Chi:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva
100) IVA: versamento del saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
101) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 5 rata
Chi:
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA
Cosa:Versamento 5 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva
102) Versamento 6 rata del saldo IVA 2024
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
103) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2024
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
104) Versamento 5 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
106) IVA: versamento del saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
107) Società "di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Chi:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
108) Società "di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
109) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
110) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata, della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
111) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
Chi:
Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
112) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
113) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
114) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
115) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
116) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
117) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
118) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2025, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
119) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
120) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata
121) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Chi:
Sostituti d'imposta
Cosa:
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
122) Versamento imposta sostitutiva
Chi:
Soggetti interessati
Cosa:
Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2023
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
123) Versamento imposta sostitutiva
Chi:
Soggetti interessati
Cosa:
Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
8057 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 6 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
125) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
126) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
129) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
130) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione.
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
131) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025,REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
132) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
Chi:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
133) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 5 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2025 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:
Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
134) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
136) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
137) Versamento 4 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
Chi:
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%.
Cosa:
Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
138) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
Chi:
Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
139) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025
Cosa:
Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Interventi effettuati nei territori colpiti dal sisma - Decreto Rilancio - Ulteriori chiarimenti
14 Novembre 2025 |
Il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma può fruire del Superbonus con l’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. È quanto, in sintesi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025.
Il decreto legge Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110% in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Significa che, a determinate condizioni, la detrazione del Superbonus continua a trovare applicazione nella misura del 110% per gli interventi disciplinati dall’art. 119 del decreto Rilancio. Ciò, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali solamente al raddoppio dei limiti di spesa come misura ‘compensativa’ alla rinuncia dei contributi previsti dal comma 4-ter, articolo 119 del decreto Rilancio.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate ha per protagonista il coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un’abitazione che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 1°aprile 2009, è stata dichiarata inagibile in parte. Il nesso di causalità con l’evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità. L’immobile in parola non costituisce abitazione principale.
L’istante specifica che non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma e che le proprietarie, tramite proprio tecnico incaricato, hanno inoltrato comunicazione a mezzo Pec di rinuncia ai contributi pubblici, per poter usufruire del Superbonus Sisma bonus 110%.
È interesse della proprietà, tuttavia, riparare i danni causati dall’evento sismico per la messa in sicurezza statica e antisismica del fabbricato, usufruendo degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
A tal fine chiede se, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, possa fruire della detrazione con l’aliquota al 110% prevista dal comma 8-ter (Superbonus) e se la detrazione spetti nella misura del 110%, anche se la comunicazione di inizio lavori (CILAS) è intestata al coniuge.
L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente per entrambi i quesiti formulati.
La circolare ricorda che il bonus al 110% continua ad essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ma a precise condizioni, in relazione agli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma secondo quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il predetto articolo 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Con riferimento al Superbonus e alle modalità alternative di fruizione della detrazione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti con circolari e risoluzioni e con risposte a istanze d’interpello. Con la risoluzione n. 8/E/2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni disciplinate dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’articolo in parola precisa che per accedere all’agevolazione occorre che l’immobile sia di tipo residenziale e che il danno sia stato cagionato dal sisma, come certificato dalla scheda tecnica AeDES con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico. Inoltre, è essenziale che l’immobile sia situato in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In merito alle spese ammesse al Superbonus, il documento di prassi amministrativa conferma che la maxi-detrazione si applica solo alle spese che sono rimaste a carico del contribuente. Inoltre non è obbligatoria la rinuncia ai contributi commissariali, tranne nel caso in cui si intenda accedere al raddoppio dei limiti di spesa.
Relativamente all’intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, l’Agenzia ha precisato che ‘la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione’. Tali chiarimenti ‘devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus’.
Nel caso analizzato, quindi, l’istante può fruire del Superbonus con l’aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici. Irrilevante che la CILAS sia intestata al familiare.
Espropriazione per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario - Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastale
14 Novembre 2025 |
Non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili. Tale diritto trova invece evidenza nelle intestazioni catastali del concessionario/gestore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025.
Una società che si occupa della gestione e della manutenzione delle strade di proprietà dello Stato e provvede su base convenzionale/concessionaria agli atti di esproprio, chiede se è possibile ottenere la trascrizione, oltre che in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, anche in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente diritto derivante dal rapporto di concessione.
Il richiedente evidenzia che la Conservatoria dei registri immobiliari destinataria della richiesta di trascrizione ritiene che il richiamato ‘uso del concessionario’ possa trovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliari, in quanto non riguarda un diritto reale.
L’Agenzia delle Entrate rileva che il Testo unico sugli espropri (Dpr n. 327 dell’8 giugno 2001) indica i soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo nelle amministrazioni statali, nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici cui il potere espropriativo è delegato da un ente pubblico o è riconosciuto per legge.
Le norme attribuiscono al soggetto beneficiario la trascrizione dell’esproprio, ma non individuano anche il soggetto, da indicare nella nota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto. In assenza di tale indicazione, pertanto, il destinatario titolare dell’immobile oggetto di esproprio potrà essere solo il Demanio dello Stato.
L’articolo 23 del Testo unico degli espropri precisa che non è richiesta la trascrizione in favore del concessionario. La stessa, inoltre, avrebbe finalità diverse da quelle previste per i diritti reali che devono essere opponibili a terzi per effetto della ‘priorità’ della formalità.
L’Agenzia ritiene che non sia possibile la trascrizione dei provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demanio dello Stato), anche a favore del concessionario/gestore degli immobili espropriati.
La risoluzione evidenzia, inoltre, che in linea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi ‘complementari’, che perseguono però finalità diverse. Il sistema della trascrizione, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti relativi ai diritti reali su beni immobili, mentre l’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell’immobile per finalità fiscali.
Sulla base dell’atto che ha formalizzato il rapporto concessorio instaurato tra l’Amministrazione statale e l’ente concessionario/gestore per la competenza ad espletare le procedure espropriative, è quindi possibile richiedere il completamento dell’intestazione catastale in favore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente uso di cui beneficia.
Questa richiesta di completamento dell’intestazione non potrà però essere veicolata in sede di domanda di trascrizione del decreto di esproprio nel cui contesto è prevista, allo stato attuale, la sola possibilità di richiedere la ‘voltura catastale’ dell’atto da trascrivere nei confronti del soggetto beneficiario della trasferita titolarità del bene immobile.
Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante Art. 1, comma 2, Dl 212/2023
14 Novembre 2025 |
Il decreto legge n. 212/2023 all’articolo 1, comma 2, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1°gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.
Il ministero dell’Economia, con il decreto del 6 agosto 2024, ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in parola.
Con un provvedimento del 18 settembre 2024 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo e le modalità con i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il provvedimento citato dispone che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto non dovuto, anche in parte, sono versate al bilancio dello Stato con le modalità previste dall’art. 17 del Dlgs n. 241/1997.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo ‘8161’ denominato ‘Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – Art. 1, comma 2, Dl n. 212/2023’ da utilizzare tramite il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE).
Istituzione dei codici tributo per i versamenti in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II Dlgs n. 209/2023
14 Novembre 2025 |
Il Decreto legislativo n. 209/2023 al Titolo II ha introdotto la normativa sull’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese. Il decreto ha recepito la Direttiva Europea 2022/2523 che, a sua volta, ha recepito nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (‘Pillar 2’) che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale.
In particolare l’articolo 9 del decreto ha previsto che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta: l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21) e l’imposta minima nazionale (articolo 18).
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del ministero dell’Economia.
Tali tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, va corrisposta entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
La relazione illustrativa al decreto dispone che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con la prima rata da versare entro novembre 2026).
Per consentire il versamento delle imposte in parola, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
‘2730’ denominato ‘Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
‘2731’ denominato ‘Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
‘2732’ denominato ‘Imposta minima nazionale – articolo 18 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
-’2733’ denominato ‘Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
‘2734’ denominato ‘Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209’.
‘Economia in nero a 218 miliardi, evasione ridotta del 2% dal 2011’
18 Novembre 2025 | Corriere della Sera - Andrea Rinaldi - Pag. 47
Ieri il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in un intervento pubblico ha parlato di economia irregolare. Contrastarla – ha detto – significa recuperare risorse per il bilancio pubblico ma anche per rafforzare la credibilità delle istituzioni, difendere la dignità del lavoro e tutelare la libertà d’impresa. I progressi dell’ultimo decennio, sul fronte della lotta al nero, sono dovuti anche all’uso della tecnologia. Dal 2011 l’incidenza dell’economia non osservata sul Pil è diminuita di 2 punti percentuali. La quota di lavoratori irregolari è scesa. L’evasione fiscale in rapporto al prodotto si è ridotta di quasi un terzo. Questi progressi – ha aggiunto – riflettono la trasformazione del sistema economico e il rafforzamento della capacità operativa della pubblica amministrazione. Resta ancora molto da fare. Per vincere sul sommerso vanno effettuate le riforme, va resa più efficiente l’amministrazione pubblica e occorre sostenere il tessuto produttivo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Giorgetti: tutti paghino le tasse Panetta: più Iva con il digitale’ – pag. 14)
La Ue taglia le stime dell’Italia: Pil allo 0,4%, ma giù il deficit
18 Novembre 2025 | Corriere della Sera - Francesca Basso - Pag. 49
Presentando le Previsioni macroeconomiche d’autunno il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis ha detto che la crescita dell’economia europea continuerà a un ritmo moderato, nonostante il difficile contesto esterno. L’inflazione è destinata ad attestarsi intorno all’obiettivo del 2% nell’area dell’euro e solo leggermente più alta nella Ue. La situazione fiscale complessiva è migliorata notevolmente dopo la pandemia ma l’incertezza continuerà a caratterizzare gli anni a venire. La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Eurozona da 0,9% all’1,3% ma le ha tagliate per il 2026 dall’1,4% all’1,2%. Bruxelles, invece, ha tagliato le stime per l’Italia: crescerà dello 0,4% nel 2025 rispetto allo 0,7% stimato in primavera, e nel 2026 dello 0,8% rispetto allo 0,9%, mentre per il 2027 si attesta allo 0,8%. La tendenza italiana è trainata dai consumi delle famiglie e dagli investimenti anche grazie alla spinta del Pnrr. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Crescita, Italia ultima nella Ue Solo un +2% nel 2025-2027’ e ‘Il Pil in Eurozona sale a +1,3% nel 2025, giù a +1,2% nel 2026’ – pag. 5)
Manovra, avanti con la sanatoria Pressing contro la cedolare al 26%
18 Novembre 2025 | Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - Pag. 51
Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra da parte dei maggiori gruppi parlamentari. Le proposte di modifica non potranno essere superiori a 414 e dovranno essere scelte tra quasi 6 mila emendamenti presentati. Ogni partito ha selezionato le proposte su cui puntare. Il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini ha detto che qualsiasi modifica alla manovra dovrà avere piena copertura finanziaria o prevedere maggiori entrate o minori spese. Intanto continua lo studio su una tassa sull’oro che prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata del 12,5%, anziché del 26%, per chi decida, entro il 30 giugno 2026, di rivalutare l’oro da investimento in proprio possesso. Verso la conferma la sanatoria voluta da FdI per le irregolarità non condonate nel 2003, in Campania soprattutto.
Dividendi, la tassa sui minipacchi prova a fermare la stangata
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Gianni Trovati - Pag. 6
Con la tassa sui minipacchi dovrebbero arrivare le risorse necessarie per fermare l’impennata sui dividendi. Proprio sul capitolo dividendi si concentrano le proposte destinare ad avere maggiore probabilità di modificare il testo della legge di Bilancio 2026. Intanto per oggi è previsto il primo maxi taglio degli emendamenti presentati dalle forze politiche, in quanto si dovranno decidere i 414 emendamenti ‘segnalati’. In merito alla tassazione sui dividendi la nuova norma potrebbe prevedere la tassazione piena al 24% ma non per le partecipazioni fino al 5% (prima era fino al 10%) o quelle di valore pari almeno a 2,5 milioni. La doppia soglia si applicherebbe inoltre alle plusvalenze ‘realizzate in relazione a una partecipazione diretta’.
Parlamento in pressing per un altro condono a maglie più larghe
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 12
Tra gli emendamenti alla manovra 2026 non c’è solo l’idea di riaprire il terzo condono edilizio, datato 2003, principalmente a beneficio della Campania, ma anche di riaprire una sanatoria a vantaggio di tutto il Paese, sul modello del primo condono edilizio del 1985, per gli abusi realizzati entro settembre 2025. Si ipotizza di sanare in tutta Italia una lunga serie di opere abusive. Nell’elenco compaiono ‘opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio’, opere accessorie quali balconi o logge, sempre abusivi, ma anche lavori di ristrutturazione e risanamento realizzati in difformità o in assenza di un titolo purché non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria. L’elenco non comprende nuove costruzioni totalmente abusive.
Piccole e micro imprese: serve un unico principio contabile
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Maria Carla De Cesari - Pag. 46
Dalla survey di Oic emerge la necessità di principi contabili su misura per le piccole e le micro imprese. Con quattro questionari l’Organismo italiano di contabilità ha cercato di raccogliere dalle imprese e dai professionisti le principali difficoltà e le esigenze che guidano l’opera di semplificazione. Alla consultazione hanno partecipato 304 soggetti, di cui 92 imprese, 175 professionisti, 28 auditor e nove finanziatori. L’80% dei partecipanti ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese ma la ricerca evidenzia che il 75% delle Big four è contraria, mentre la maggior parte (73%) delle altre società di revisione è favorevole. La survey evidenzia la difficoltà nell’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma poiché richiede valutazioni complesse e onerose per le piccole imprese che hanno dipartimenti amministrativi poco strutturati.
Dazi sui pacchi extra Ue, anticipo dal 2026 con calcolo semplificato
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Benedetto Santacroce - Pag. 47
Il Consiglio dell’Ecofin ha deciso di introdurre due misure per tassare i pacchetti sotto i 150 euro provenienti da Paesi terzi, mirando non solo al gettito o a contrastare l’evasione ma anche a perseguire uno scopo di equità e di ecosostenibilità. La prima misura abolisce la soglia di esenzione dai dazi, responsabile di spedizioni frammentate e di fenomeni evasivi; entrerà in vigore già dal 2026 e interesserà direttamente il commercio elettronico e le piattaforme di scambio. La seconda misura introduce una imposta di circa 1 euro a pacchetto a carico delle piattaforme elettroniche. L’eliminazione della soglia Iva nel 2021 ha già mostrato effetti positivi sul controllo e sulla riscossione. La riforma doganale terminerà nel 2028 ma la Commissione lavora ad una soluzione transitoria per applicare i nuovi dazi già dal 2026.
Alla Consulta l’Irap per le associazioni notarili
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Maria Carla De Cesari - Pag. 48
Con l’ordinanza n. 363/2025 la Cgt di primo grado di Firenze ha deciso di rimettere alla Consulta la mancata esenzione Irap per le associazioni notarili. Tutto nasce da un’istanza di rimborso presentata da un’associazione notarile per l’Irap versata nel 2022 e dal ricorso contro il silenzio rigetto da parte dell’Amministrazione finanziaria. I giudici tributari di Firenze hanno accolto la domanda proposta in via subordinata dal contribuente, non ritenendo di poter accogliere direttamente l’istanza di disapplicazione dell’Irap nei confronti dell’associazione notarile, come è invece avvenuto con la sentenza di maggio della Corte di Reggio Emilia 113/2025.
Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 48
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30192 del 2025, sposa la tesi dell’Agenzia delle Entrate che aveva contestato la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti conti per la realizzazione del campionario 2011 per un calzaturificio. Riformata la decisione dei giudici d’appello che avevano dato ragione al contribuente. I costi erano stati considerati di ricerca e sviluppo (pertanto capitalizzabili) e la quota di ammortamento del 2009 era stata differita agli anni successivi, con violazione del principio di competenza. Per la Corte la scelta di capitalizzare o spesare un costo va fondata su criteri di discrezionalità tecnica e dipende dall’utilità pluriennale e dal fatto che non vi sia stato un incremento di valori di beni o diritti iscritti all’attivo. Inoltre la capitalizzazione sarebbe legata a operazioni non ricorrenti, per cui le spese di campionario sarebbero in realtà ordinarie e quindi non iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali.
Diritto di recesso dei soci: stretta della Cassazione
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 49
Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione termina. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30133 dello scorso 14 novembre, ha fissato un principio destinato a incidere notevolmente sull’interpretazione dell’articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il ‘concorso’ non si esaurisce nel voto espresso in assemblea. Esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nelle delibere finali.
Iva sui dati con una direttiva
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Matteo Rizzi, Cristina Bartelli - Pag. 27
La Commissione europea riconosce che i servizi digitali ‘gratuiti’ resi in cambio dei dati degli utenti possono diventare imponibili Iva, ma serve un intervento legislativo. Nel Comitato Iva di ieri è stato chiarito che lo scambio dati-servizi può configurare un baratto imponibile solo in situazioni specifiche. L’italia sostiene questa tesi e ha già avviato richieste Iva verso grandi piattaforme. Il documento della Commissione distingue 3 scenari: nessuna imponibilità nei servizi standard gratuiti; imponibilità piena negli abbonamenti; possibile imponibilità quando l’utente limita l’uso dei dati ricevendo un servizio ridotto. Resta però impossibile quantificare in modo attendibile il valore dei dati, motivo per cui Bruxelles ritiene necessaria una modifica normativa prima di applicare l’Iva.
Maggiorazione acconti del 10%
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 29
Entro il prossimo 1° dicembre i contribuenti devono pagare gli acconti delle imposte, anche sostitutive, determinate in dichiarazione dei redditi e dei contributi. Se si utilizza il metodo storico, l’acconto per il 2025, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato preventivo biennale, in aggiunta all’ammontare determinato tenendo conto degli importi indicati nelle dichiarazioni Redditi 2025, deve contenere anche la maggiorazione del 10%. Per le società e gli enti, il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine del versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio. Ricordiamo che le disposizioni in materia di acconti Irpef e Ires si applicano anche al versamento degli acconti Irap.
Visto di conformità con riserva
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Michele Damiani - Pag. 37
Il Consiglio di Stato stabilisce che il visto di conformità non può essere rilasciato dai tributaristi, confermando la riserva di legge a favore di professioni ordinistiche come commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti. La decisione segue il diniego dell’Agenzia delle Entrate ha un tributarista e il ricorso Lapet, già respinto dalla Consulta con la sentenza n. 144/2024. Il Cds ribadisce che la differenziazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche è legittima per tutelare l’interesse pubblico legato ai controlli fiscali. Sono determinanti affidabilità, vigilanza deontologica e accesso regolamentato tramite abilitazione. I commercialisti accolgono positivamente la pronuncia, mentre la Lapet annuncia ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Rassegna Legale
Le ultime notizie del giorno
AI e cybersecurity, boom di richiesta per i professionisti Ict
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Claudio Tucci - Pag. 8
La rivoluzione digitale obbliga tutte le imprese a ricercare professionisti ICT. Tra gennaio 2024 e settembre 2025 sono stati pubblicati oltre 22 mila annunci di lavoro su LinkedIn. Al primo posto troviamo la richiesta per lo sviluppatore software, seguito dall’It project manager e dal software engineer. Inizia a farsi sentire l’avvento dell’IA: tra le prime dieci skill con la crescita più rapida negli annunci ITC c’è infatti il prompt engineering. Nel contempo aumenta l’attenzione per le figure impegnate nella Cybersicurezza. Gli annunci per cybesecurity engineer hanno registrato un incremento del 70% sui numeri analizzati nel periodo.
Intercettazioni, dai gip sì alle richieste dei pm nel 94% dei casi
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 46
In merito alle richieste di autorizzazione a disporre le intercettazioni i numeri evidenziano che i Gip sono appiattiti sulle richieste dei pm. Con riferimento al 2024 la percentuale di accoglimento è del 94%, mentre la richiesta di proroga è accolta dal gip nel 99% dei casi e del 100% quando l’attività di ascolto è richiesta in indagini contro la criminalità organizzata. Quanto al numero complessivo delle intercettazioni il riferimento è alle statistiche giudiziarie del ministero che nel 2024 attribuiscono quasi 48 mila bersagli di ascolto, tra intercettazioni telefoniche, ambientali, informatiche e con trojan. Percentuale solo lievemente più bassa per la domanda di proroga delle indagini preliminari, che ottiene l’8% di assenso.
Diritto di recesso dei soci: stretta della Cassazione
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 49
Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione termina. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30133 dello scorso 14 novembre, ha fissato un principio destinato a incidere notevolmente sull’interpretazione dell’articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il ‘concorso’ non si esaurisce nel voto espresso in assemblea. Esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nelle delibere finali. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Partecipare alla fusione blocca il recesso del socio’ – pag. 28)
Composizione negoziata: i giudici si dividono sul rilascio del Durc
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 50
Sussiste un forte contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di ottenere il Durc in via cautelare durante la composizione negoziata. Il Tribunale di Roma, con un decreto del 23 settembre scorso, nega il rilascio, affermando che le misure cautelari non possono disapplicare norme di legge né diventare strumenti per eludere requisiti come la regolarità contributiva. La Cnc, infatti, non prevede sospensioni nei pagamenti, rendendo inapplicabili le deroghe previste per le procedure concorsuali. Diversamente, il Tribunale di Genova, con la sentenza 19 settembre 2025, ammette il rilascio in funzione del buon esito delle trattative e della continuità aziendale, soprattutto se l’ente previdenziale non si oppone. Tuttavia limita la misura a un accertamento della regolarità, senza imporre un ordine diretto all’Inps.
Ammessa l’inibitoria della risoluzione del contratto di affitto
18 Novembre 2025 | Il Sole 24 Ore - Pag. 50
Nel contesto della composizione negoziata della crisi emerge un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di ottenere misure cautelari dopo la scadenza delle misure protettive, per garantire la continuità aziendale fino all’omologazione del concordato semplificato. Il Tribunale di Nola, con l’ordinanza del 24 ottobre scorso, ha adottato un orientamento favorevole al debitore, concedendo misure cautelari per impedire la risoluzione di un contratto di locazione essenziale e lo sfratto, ritenendo ancora attuale l’esigenza di tutela. Secondo il giudice, la distinzione tra misure protettive e cautelari è funzionale e, una volta definito il piano, prevale l’obiettivo di assicurare l’esito positivo del giudizio. Accertati fumus e periculum. Il Tribunale conclude che la fase cautelare diventa un presidio strategico per garantire stabilità nei rapporti e buon esito del concordato.
Suolo, serve concessione
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 28
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 22 ottobre 2025 n. 8190, afferma che l’operazione di occupazione di suolo pubblico richiede sempre un titolo concessorio espresso, sicché né la semplice presentazione dell’istanza né il ricorso al silenzio-assenso possono legittimare l’uso dell’area, che in caso di reiterata occupazione sine titulo costituisce abuso e giustifica l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale. Il caso riguardava un gelataio sanzionato per aver allestito più volte uno spazio esterno davanti alla propria attività pur non avendo ancora ottenuto la concessione comunale.
Vecchi fallimenti morti e sepolti
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 35
È dedicata agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa l’ordinanza n. 30108 dello scorso 13 novembre pronunciata dalla Corte di cassazione, sezione civile. Chi è fallito in passato con una procedura conclusa senza esdebitazione non può oggi riprovarci per gli stessi debiti con gli strumenti del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La mancata fruizione dell’esdebitazione, nei tempi e nelle condizioni previste a suo tempo, non consente al debitore di avvalersi del nuovo beneficio per l’incapiente, ‘introdotto nell’ordinamento dal 2020 e poi ridisciplinato, con peculiari caratteristiche’, dall’art. 283 del Dlgs n. 14/2019. E ciò a prescindere dalle ragioni della mancata fruizione. Pesa, infatti, l’inscindibile correlazione che esiste tra il beneficio invocato e i debiti regolati dalla procedura: diversamente risulterebbero superati e stravolti gli stringenti vincoli posti dall’art. 142 L.f. a garanzia dei creditori rimasti insoddisfatti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Vecchie esdebitazioni con la Legge fallimentare’ – pag. 50)
Niente sanzioni se sbaglia l’Inps
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Mauro Parisi - Pag. 36
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 474 dello scorso 17 ottobre, dice no alle sanzioni civili e agli interessi nei confronti dell’Inps, se l’omesso o tardivo versamento di contributi è dipeso, in tutto o in parte, dalla condotta dell’Istituto a cui si è adeguata l’azienda. Con questa decisione i giudici superano uno dei più inscalfibili presidi in materia di rapporti contributivi, per cui, nei casi di mancata corresponsione dei contributi, le maggiorazioni di legge sono sempre dovute. A prescindere dall’esistenza o meno di una colpa riferibile al contribuente. Dunque, se il tardivo versamento dipende dall’Inps la multa non va pagata, dicono i giudici bolognesi.
Consiglio nazionale forense, sospeso l’avvocato che non paga i debiti
18 Novembre 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 37
Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 119 del 18 aprile 2025, ha sospeso un avvocato reo di non aver pagato i debiti. È sufficiente la semplice inadempienza di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi a integrare l’illecito disciplinare di cui all’articolo 64, comma primo, del codice deontologico dei legali. Nel caso specifico la sospensione si è ridotta da sei a due mesi soltanto perché risulta prescritto l’illecito più grave, quello di cui all’art. 30 Cdf sulla gestione di denaro altrui.