Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

10 Apr 2026 (1)

1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF
Cosa: Presentazione telematica della domanda di iscrizione
Modalità: Soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

16 Apr 2026 (46)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impiantati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:  Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 603E - Versamento IVA mensile marzo

39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 2 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:  Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa:  Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Apr 2026 (2)

1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2025 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 5.000.
Modalità:  Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica

2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).

Chi: Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Cosa: Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) in uso a gennaio 2026 e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per i POS attivati successivamente, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.
Modalità: Accedendo alle apposite funzionalità disponibili nell'area del portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web "Documento Commerciale on line" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico

30 Apr 2026 (4)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2026) contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici

1 Aprile 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.

I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011. 

Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta. 

Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo. 

Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato. 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).

Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali

1 Aprile 2026 |

Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:

  • “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
  • “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
  • “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Scuola, bonus più ricco nel 730: oltre 3 milioni di beneficiari

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Per la prima volta nei modelli 730 e Redditi di quest’anno sarà possibile scaricare fino a mille euro le spese scolastiche sulle quali si applica la detrazione del 19%. A beneficiarne saranno più di 3 milioni di contribuenti. Chi, tuttavia, ha un reddito superiore a 75 mila euro, però, sarà esposto al rischio di vedersi ridotta o azzerata la detrazione in virtù del doppio taglio previsto dalle ultime manovre: si tratta, di fatto, del 7% di coloro che hanno indicato il bonus in dichiarazione. È bene ricordare che il limite di 1.000 euro si riferisce al singolo alunno. Dunque, in presenza di più figli si compilano più righi di quelli compresi tra E8 ed E10 nel modello 730, indicando il codice 12 e un importo fino a 1.000 euro per ciascun studente. Tale bonus non si cumula con quello per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Tra i costi scaricabili le spese più importanti sono la mensa scolastica e i contributi per le gite. 

Errori e recuperi di detrazione: i rimedi nella dichiarazione Iva

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 18

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva. Chi mancherà all’appuntamento potrà avvalersi della dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi, punita con la sanzione fissa di 250 euro e ravvedibile. Il versamento dell’eventuale Iva dovuta entro tale termine, inoltre, consente di beneficiare della penalità fissa anche nel caso in cui la dichiarazione non venga affatto presentata, configurandone l’omissione. In assenza di dichiarazione non sarà più sufficiente presentare frontespizio e quadro VA per evitare l’omissione, posto che la norma considera integrata la violazione anche in presenza di un modello privo dei dati per la liquidazione dell’imposta. Al 30 aprile si dovrà anche decidere se esercitare la detrazione dell’Iva per fatture ricevute nel 2026, ma relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nel 2025.

Riserve in sospensione affrancate, monitoraggio sulla distribuzione

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 19

La legge di Bilancio 2026 ha riproposto l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta a valere sulle riserve 2024 ancora presenti nel bilancio 2025. Prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% da dichiarare nel 2025 e versare anche a rate. L’opzione si perfeziona indicando in dichiarazione le riserve affrancate e la relativa imposta. Possono essere affrancate riserve e fondi in sospensione d’imposta, ma non quelle con solo rilevanza civilistica. L’affrancamento rende tali riserve liberamente distribuibili, trasformandole in riserve di utili. In caso di distribuzione, si applica la tassazione ordinaria, con priorità alle riserve di utili. 

Indennità di esproprio al bivio tra plusvalenze e redditi diversi

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 20

L’Agenzia delle Entrate, ha dedicato la risposta a interpello 289/2025 al tema della tassazione dell’indennità ‘di esproprio’, nel particolare caso in cui la stessa viene percepita da un soggetto non imprenditore per la costituzione di una servitù sul proprio fondo, nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Diversamente dal passato, la fattispecie non viene qualificata come plusvalenza potenzialmente non imponibile ai fini Irpef, ma ricondotta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, con conseguente assoggettamento ad imposizione. La novità deriva dalle modifiche apportate dalla manovra 2024 agli articoli 67 e 9 del Tuir. La costituzione dei diritti reali di godimento ora è sempre imponibile per l’intero importo percepito. Il regime delle plusvalenze resta applicabile solo alla cessione dei diritti, non alla loro costituzione. 

Scarto telematico, ok al ricorso e al nuovo invio entro cinque giorni

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Marco Cramarossa - Pag. 22

La ricevuta dello scarto telematico è autonomamente impugnabile e il contribuente ha la possibilità di ritrasmettere, entro cinque giorni, quanto originariamente inviato nei termini, ma non acquisito per errore o irregolarità. Ad affermarlo è la Cgt di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 869/3/2026 depositata lo scorso 12 marzo. La pronuncia è interessante in quanto sottrae entrambe le questioni a una lettura meramente procedurale e la riconduce al piano effettivo della tutela del contribuente. In merito all’impugnabilità dello scarto telematico la Corte sostiene che lo stesso può integrare un atto autonomamente impugnabile quando produce un effetto lesivo immediato, impedendo il riconoscimento di un credito d’imposta o, più in generale, il perfezionamento di una posizione giuridica favorevole al contribuente. Sulla possibilità di rinviare la comunicazione i giudici escludono che la tolleranza di cinque giorni dallo scarto abbia natura eccezionale e sia circoscritta alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie. 

Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma)

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 22

La Corte di giustizia tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 63/1/2026, ha stabilito che è necessario applicare l’istituto del cumulo giuridico in caso di contestazione di omesso pagamento dell’Imu per più anni d’imposta. Di conseguenza, trova applicazione la sanzione più elevata, aumentata dalla metà al triplo. Ad un contribuente erano state contestati più omessi pagamenti dell’Imu, relativi alle annualità dal 2019 al 2022, con riferimento ad aree edificabili. L’errore, in particolare, riguardava l’errata individuazione della base imponibile del tributo. Il contribuente l’aveva assunta pari al valore di acquisto, in luogo del valore di mercato. Nei riguardi degli avvisi di accertamento veniva proposta istanza di autotutela limitatamente alle sanzioni, irrogate senza l’applicazione del cumulo giuridico. 

Società quotate, assemblee più flessibili e telematiche

13 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Angelo Busani - Pag. 23

Riforma del Tuf. Il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva la revisione del Dlgs 58/1998 che introduce una disciplina organica delle modalità di svolgimento delle assemblee. Elemento centrale della riforma è che per le società quotate viene costruito un vero sistema, nel quale l’assemblea non è più pensata come luogo della compresenza materiale dei soci, ma come momento conclusivo di un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale. Le novità sono preordinate a esigenze di funzionalità e di fluidità dei lavori, di semplificazione organizzativa, di trasparenza informativa, di parità di accesso alle informazioni e di contenimento della durata delle riunioni. L’esperienza conseguente alla pandemia insegna la praticabilità della partecipazione a distanza e l’incidenza del ricorso al rappresentante designato. Nella riforma del Tuf anche la professionalizzazione dell’azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo del dialogo extra assembleare.

Zes unica, chiamata per il bonus

13 Aprile 2026 | Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Corrado Gallo - Pag. 7

Zes unica. Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 le imprese possono inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per usufruire il credito d’imposta aggiuntivo. Nella comunicazione devono dichiarare di non aver ottenuto il credito d’imposta Transizione 5.0. Dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 sarà invece possibile utilizzare il credito d’imposta aggiuntivo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici. La manovra 2026 ha riconosciuto alle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa per il credito Zes unica 2025 un contributo aggiuntivo nella misura del 14,6189% del credito richiesto, recuperando in questo modo parte del beneficio non fruito per effetto del riparto proporzionale delle risorse. La stessa manovra proroga, inoltre, il credito d’imposta Zes per il triennio 2026-2028, con un plafond di 2,3 miliardi di euro per il solo 2026 e una finestra di comunicazione aperta dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

Mandati senza rappresentanza, ogni operazione ha l’Iva propria

13 Aprile 2026 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Nel mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, ogni operazione mantiene autonomia e propria disciplina, anche se inserita in un unico contratto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 94/2026, conferma che i servizi acquistati dal mandatario e riaddebitati al cliente vanno distinti dalla prestazione organizzativa. Si applica una ‘finzione giuridica’: il mandatario è considerato come acquirente e poi fornitore dei servizi. Ciascun servizio riaddebitato conserva quindi la propria territorialità e aliquota Iva. La commissione per l’attività organizzativa segue invece le regole generali delle prestazioni B2B. Di conseguenza, alcune prestazioni sono imponibili in Italia, mentre altre possono essere fuori campo Iva. 

Crisi, l’accordo non ferma il fisco

13 Aprile 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 10

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 96/2026 stabilisce che gli importi incassati a seguito di concordato preventivo, anche se destinati ai creditori, restano imponibili. La società, infatti, mantiene la soggettività fiscale e l’incasso costituisce reddito tassabile. La transazione è considerata ‘novativa’, generando una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 Tuir. Conta la natura giuridica del provento, non la sua destinazione finale ai creditori. Ciò crea un effetto penalizzante, perché il Fisco riduce le risorse disponibili per il soddisfacimento dei creditori. Emergono così asimmetrie: alcune poste della crisi sono agevolate fiscalmente, mentre altre, pur analoghe sul piano economico, restano tassate. 

Cram down, a contare è il piano

13 Aprile 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 11

Nel concordato in continuità, quando scatta il meccanismo del cram down, può bastare anche una sola classe favorevole per arrivare all’omologa. Non si tratta di uno slogan o di una scorciatoia. È il cuore della sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito un punto destinato a pesare molto nella prassi: la locuzione ‘in mancanza’ contenuta nell’art. 112, comma 2, lettera d) del Codice della crisi va riferita alla mancanza della maggioranza delle classi, non all’assenza di una classe privilegiata dentro quella maggioranza. Tradotto: se non c’è la maggioranza delle classi, il concordato può comunque passare con il voto favorevole di almeno una classe qualificata. La Corte sostiene che la funzione del cram down è quella del superamento dei blocchi negoziali e non come premio al debitore virtuoso o come leva per attribuire ai dissenzienti di fatto un diritto di veto.

Cumulo con limiti

13 Aprile 2026 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12

Con l’ordinanza n. 6773 dello scorso 20 marzo la Corte di cassazione ha chiarito che il cumulo giuridico è limitato alle violazioni contestate nello stesso momento. In materia di tributi locali l’omessa presentazione della dichiarazione per diversi periodi d’imposta consente l’irrogazione delle sanzioni per ogni singola annualità, poiché le condotte omissive ostacolano la determinazione della base imponibile e la liquidazione dell’imposta. In questo caso va applicato il regime della continuazione solo se le sanzioni per le diverse annualità sono state contestate con avvisi di accertamento notificati contemporaneamente al contribuente. Sono escluse dal cumulo giuridico, con l’applicazione di una sola sanzione, tutte le violazioni commesse successivamente. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Contratti pirata? Niente incontro Ma la questione resta aperta

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Claudia Voltattorni - Pag. 35

Non si è tenuto il tavolo sul turismo in programma, ieri, al ministero del Lavoro. Le associazioni del comparto hanno disertato per la presenza di sigle che fanno dumping contrattuale. Per Fipe Confcommercio, Federturismo Confindustria, Assoturismo Confesercenti e Federalberghi si tratta, tuttavia, di una vittoria a metà visto che all’orizzonte c’è un decreto sul lavoro che preoccupa le associazioni e i sindacati maggiormente rappresentativi. Allo studio del ministero c’è un provvedimento sul lavoro povero che, oltre ad aiuti fiscali ad hoc, potrebbe includere anche il tema dei contratti nazionali al centro della contesa. Il Governo, contrario al salario minimo, starebbe pensando di estendere ad ogni categoria il trattamento economico del contratto più rappresentativo o ‘equivalente’. 

Procedure più snelle per il permesso unico lavoro

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - R.R. - Pag. 10

Ieri il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavoratore nel territorio di un Paese membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Lo schema di decreto legislativo è composto da quattro articoli che, in sintesi, prevedono: lo snellimento delle procedure per il rilascio del permesso unico di lavoro; tempi più certi, fino a 30 giorni dopo il completamento della domanda; ampliamento delle informazioni garantite ai lavoratori stranieri e obblighi di trasparenza per i datori di lavoro. 

Ultime limature al Testo unico accertamento Poi la volata finale per il Codice tributario

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 10

La riforma dell’accertamento sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il termine per dare sostanza ai principi della delega fiscale scade, infatti, il prossimo 29 agosto. Per i correttivi, invece, ci saranno a disposizione altri due anni. La priorità spetta ai Testi unici. Dopo quello sulle imposte sui redditi, l’attenzione ora si focalizza sul riordino di tutte le disposizioni sull’accertamento. Fari puntati anche sul Codice tributario. In rampa di lancio pure la revisione del gioco fisico e con lui gli obiettivi di regolamentare definitivamente il rapporto tra il gioco in concessione e le amministrazioni regionali e locali. Con la revisione del gioco fisico, il Governo punta a una maggiore tutela della salute pubblica, erario e operatori onesti. 

Il falso trading online divora 186 milioni Pmi: truffe su del 41%

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Ivan Cimmarusti - Pag. 11

Nel 2025 sono aumentati di quasi il 22% rispetto al 2024 i casi di falsi trading online. Ammonta a 186 milioni di euro la massa di denaro sottratta, contro i 146 dell’anno prima, con un balzo del 27,4%. Lo dicono i dati della Polizia Postale che di recente ha istituito una struttura operativa della VI Divisione proprio per contrastare l’ecosistema dei reati finanziari online. In internet le frodi finanziarie restano una delle minacce più subdole. Le segnalazioni nell’ultimo anno sono salite a 19.694, in crescita rispetto alle 18.967 del 2024. Il salto di scala lo ha registrato soprattutto il falso trading online che già tra il 2023 e il 2024 aveva registrato un aumento del 43%. La cyber criminalità non colpisce solo gli investitori perché anche le Pmi sono colpite e la progressione è costante.

Equo compenso, in vigore le sanzioni Cnf

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Pag. 34

Il Consiglio nazionale forense ha accolto le osservazioni che un anno fa aveva sollevato l’Antitrust sull’eccessiva estensione del perimetro di applicazione della norma sull’equo compenso. Il nuovo articolo 25 bis del Codice si applica ai rapporti professionali nei confronti di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Interessati anche i rapporti professionali a favore della PA e delle società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.  (Ved. anche Italia Oggi: ‘Equo compenso, limiti precisi’ – pag. 34)

La prescrizione del reato non preclude la conferma del vincolo della confisca

10 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 34

Ieri, con la sentenza n. 49 la Corte costituzionale ha sostenuto che malgrado la prescrizione del reato il giudice può confermare la confisca perché questa decisione non attribuisce una responsabilità penale. I giudici delle leggi, dunque, escludono illegittimità, per contrasto con la presunzione d’innocenza, dell’art. 578 bis c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, dopo aver accertato la responsabilità dell’imputato. A chiamare in causa la Consulta era stata la Corte d’appello di Lecce, in un procedimento sull’applicazione di una confisca urbanistica collegata a un reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione. 

Comunicazioni di attività doc

10 Aprile 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano, Antonio Ciccia Messina - Pag. 33

Un emendamento al Dl Pnrr approvato ieri in prima lettura alla Camera introduce il nuovo articolo 2-bis nel Dlgs n. 222/2016, estendendo alle comunicazioni dei privati il regime dei controlli previsto per le autodichiarazioni. Le attività soggette a semplice comunicazione producono effetti immediati, ma saranno ora sottoposte a verifiche anche a campione. In caso di dichiarazioni false si applicano sanzioni penali, la decadenza dai benefici e il divieto di proseguire l’attività. Se, invece, sono presenti solo errori materiali la PA invita alla regolarizzazione. Un’altra novità riguarda il silenzio-assenso: se la PA non attesta entro 10 giorni, l’interessato può autocertificarlo. Il provvedimento, approvato dalla Camera, passa ora al Senato che dovrà convertirlo in legge entro il prossimo 20 aprile. 

La riforma della professione forense verso il primo via libera

10 Aprile 2026 | Italia Oggi - Simona D’Alessio - Pag. 34

La riforma della professione forense potrebbe approdare in Aula nel mese di giugno. Infatti, la prossima settimana saranno votati tutti gli emendamenti presentati. Lo ha annunciato il presidente della commissione Giustizia della Camera, il deputato di FdI Ciro Maschio. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni da esponenti della maggioranza sulla volontà di far avanzare l’iter del testo. Anche il Guardasigilli Nordio, due mesi fa, ha sollecitato la ripresa dei lavori per il varo della riforma della professione forense. A questa si aggiunge la riforma degli ordinamenti professionali, un provvedimento riguardante i profili sanitari e un altro per aggiornare lo statuto dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Concordato con moderazione

10 Aprile 2026 | Italia Oggi - Umberto D’Agostino - Pag. 39

Reiterare la domanda di concordato in bianco configura abuso dello strumento. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio scorso, ha chiarito che la presentazione di una nuova istanza di concordato senza significative modifiche della propria situazione patrimoniale e finanziaria assume una funzione meramente dilatoria e integra un abuso del processo. Il caso riguarda una società debitrice che dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo e la rinuncia alla procedura da parte della società, la stessa, successivamente, presentava una nuova domanda di concordato con riserva, mentre nel frattempo era stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale. I giudici di piazza Cavour chiariscono che la reiterazione del concordato preventivo non può essere utilizzata per differire la dichiarazione di insolvenza quando la nuova iniziativa non sia sorretta da elementi diversi rispetto alla precedente. 

Stop alle sanzioni disciplinari senza regole sulle telecamere

10 Aprile 2026 | Italia Oggi - Stefano Manzelli - Pag. 39

Con il provvedimento n. 70 dello scorso 12 febbraio il Garante della Privacy ha chiarito che è meglio non usare i filmati comunali per sanzionare un dipendente se l’impianto di videosorveglianza non è stato prima regolarizzato lato privacy. In caso contrario le immagini rischiano di diventare inutilizzabili con applicazione di una sanzione. L’Autorità per la protezione dei dati personali ha sanzionato un comune che aveva utilizzato dei filmati delle telecamere installate presso il magazzino comunale per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente. Il lavoratore aveva presentato reclamo contro l’utilizzo delle immagini estratte dall’impianto di videosorveglianza installato nel magazzino. 

Pagamenti premi, l’Inail fa da sè

10 Aprile 2026 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 41

Il decreto attuativo del decreto Sicurezza, firmato dai ministri Giorgetti e Calderone, prevede che per i pagamenti dei premi è l’Istituto a decidere. Restano compensabili, ma secondo termini e modalità di pagamento propri. Cambia il regolamento di applicazione delle tariffe dei premi. Il decreto, inoltre, conferma la riduzione dei premi già applicata in sede di autoliquidazione 2025/2026 dall’Inail per escludere dal calcolo gli infortuni in itinere, da Covid e quelli occorsi a lavoratori in somministrazione e apprendisti. Sulla decorrenza dei provvedimenti di rettifica dell’inquadramento dei datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2025, l’efficacia decorreva dalla data del primo inquadramento (effettuato dall’Inps). Dal 1°gennaio 2026, invece, il nuovo inquadramento produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento di notifica. Previste delle eccezioni. 

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