Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

04 Mag 2026 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della cedolare secca
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2026.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

18 Mag 2026 (32)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:  Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo straordinario delle banche, nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap riferita ai dividendi infra-Ue o See

16 Maggio 2026 |

La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità di assoggettare la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto legge n. 104/2023 a un contributo straordinario.

Sempre la manovra 2026 ha disposto che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito i codici tributo ‘2718’, ‘1948’ e ‘8956’.

Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2026 ha previsto che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’Irap riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla stessa manovra 2026, può essere chiesta a rimborso, previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate. 

La stessa manovra citata dispone la possibilità di optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo in compensazione delle suddette somme rimborsabili, esclusivamente per versare il contributo straordinario sulla riserva. 

L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 

Con il provvedimento dello scorso 22 aprile il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See. Il punto 4 del provvedimento dispone che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota Irap,  a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza. 

Ogni beneficiario ha la possibilità, tramite il proprio cassetto fiscale, di visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della quota Irap in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘3886’ denominato ‘Quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’. 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica

16 Maggio 2026 |

La legge n. 199/2025 ha riconosciuto per l’anno 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa disciplinata dalla legge di Bilancio 2025, e  a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta disciplinato dal decreto legge n. 19/2024. 

Il credito d’imposta in parola è pari al 14,189% dell’ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente. 

Il credito di imposta aggiuntivo è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘7041’ denominato ‘Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Fiducia sul decreto, rottamazione anche per le multe

15 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 35

Un emendamento al decreto legge fiscale estende la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali anche ai debiti tributari e non verso Regioni ed enti locali. Per le multe la sanatoria sarà possibile solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. Via libera della commissione Finanze anche alla estensione della tolleranza di 5 giorni sui pagamenti in ritardo delle rate alla rottamazione 5. Ieri, con il voto di fiducia, il decreto fiscale è stato approvato al Senato. Il testo passa ora alla Camera dove, visti i tempi stretti, il Governo ha deciso di porre la fiducia. La conversione in legge è prevista entro il 26 maggio. Altra novità è l’estensione della possibilità di accedere al concordato fiscale biennale per le partite Iva. Per aderire al patto con il fisco ci sarà più tempo. Il termine, infatti, non scadrà più il 30 settembre ma il 31 ottobre. L’accesso, inoltre, sarà consentito anche ai contribuenti con ISA inferiore a 8. 

Imu, Tari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto, Gianni Trovati - Pag. 8

Decreto legge fiscale. Le entrate che gli enti locali hanno affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno salire sul treno della rottamazione quinquies, a patto che il Comune riesca a pubblicare la delibera di adesione entro il 30 giugno. I crediti che i Comuni riscuotono invece in proprio o tramite i concessionari privati potranno essere oggetto delle sanatorie ‘autonome’, che le amministrazioni possono disciplinare in proprio. Il panorama delle sanatorie fiscali italiane è complesso, perché sono diversi tempi, regole, sconti e opzioni. Il decreto fiscale contiene l’estensione della rottamazione 5 a Imu, Tari, multe e tariffe locali gestite dall’Agenzia ma non ha raccolto le ipotesi tentate per estendere a queste voci le ‘rottamazioni autonome’. Quindi: i ruoli targati Ader potranno essere rottamati con le regole nazionali, gli altri con le discipline locali. Le differenze non sono poche. (Ved. anche Italia Oggi: Rottamazione 5 per i comuni’ – pag. 24)

Concordato preventivo, nel mirino 1,4 milioni di partite Iva inaffidabili

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 8

Bastone e carota. Per il terzo biennio del concordato preventivo il decreto fiscale, approvato ieri al Senato, lancia le soglie di incremento del reddito estese anche alle partite Iva inaffidabili. Si punta a fare uno sconto sugli incrementi anche a quelle attività economiche e professionali che sono caratterizzate da un più alto livello di rischio fiscale. L’intento del Fisco è quello di accendere i riflettori su una platea di 1,4 milioni di partite Iva. Con un punteggio ISA tra 1 e 6 c’è il 28,9% dei soggetti che applicano le pagelle fiscali, mentra tra il 6 e l’8 c’è un altro 24,4%. A conti fatti significa che la quota del 53,3% dell’intero bacino degli operatori chiamati ad applicare gli ISA sono su una linea di limitata o scarsa affidabilità. La linea del decreto fiscale è quella di estendere le soglie di incremento del reddito anche a questi soggetti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il nuovo concordato strizza l’occhio a chi ha pagelle fiscali inferiori all’8’ – pag. 23)

Piano casa, per gli interventi privati previsto il maxi bonus di volumetria

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Flavia Landolfi, Giuseppe Latour - Pag. 10

Emergenza abitativa. Il decreto legge n. 66/2026, in vigore dallo scorso 8 maggio,  prevede il sostegno per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione di immobili a prezzo calmierato che potranno contare sulla possibilità di incrementare, fino al 35%, le volumetrie rispetto all’esistente. Interessate sono le operazioni di edilizia convenzionata nelle quali l’intervento dei privati consentirà di realizzare alloggi per la fascia grigia, che non ha accesso alle case popolari ma che, allo stesso tempo, non riesce a stare sul mercato libero. In queste operazioni si dovranno rispettare alcune condizioni: soprattutto, occorrerà dedicare almeno il 70% degli investimenti ad immobili a canone e a prezzo calmierato, lasciando solo il 30% al mercato libero. Chi rientra in questi paletti avrà accesso ad un ampio pacchetto di semplificazioni. 

Bonus Transizione 4.0 per 35 miliardi di euro: il 60% è andato alle Pmi

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 11

Tra il 2020 e il 2023 il Piano Transizione 4.0 ha generato 35 miliardi di euro in crediti d’imposta. Le Pmi hanno assorbito il 62% delle agevolazioni. Il numero degli investimenti ha superato quota 80 mila, grazie a bonus fiscali da 13,5 miliardi di euro che hanno attivato investimenti complessivi da quasi 36 miliardi di euro. Valori che superano sia quelli delle microimprese, che hanno ottenuto 3,2 miliardi in crediti per 67 mila investimenti, sia quelli delle realtà più grandi, che per quasi 9 mila operazioni hanno fruito di 5 miliardi di euro di bonus. La manifattura ha raccolto il 62% delle risorse messe a disposizione per il piano. Il ‘bottino’ è stato di 13,5 miliardi di euro in agevolazioni. Tutti gli altri settori, dalle costruzioni e il commercio all’energia, hanno riscosso contributi per circa 8 miliardi con quasi 90 mila interventi. Le aziende delle Regioni del Nord si sono attivate molto di più rispetto a quelle del Centro e del Sud per chiedere gli incentivi. 

Professionisti morosi con la Pa, lo scomputo resta automatico

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 32

In sede di conversione il decreto fiscale modifica l’importo del debito scaduto per i professionisti morosi con la Pa. La tagliola scatta se il debito ammonta almeno a 5 mila euro. Resta possibile trattenere compensi inferiori a 5 mila euro se il professionista ‘vanta’ debiti superiori a tale soglia. L’emendamento, però, non risolve il problema principale, che è quello della tutela giudiziale del beneficiario del pagamento. Dal 15 giugno le pubbliche amministrazioni sono chiamate a verificare eventuali debiti fiscali dei professionisti prima di provvedere ai pagamenti. A differenza delle imprese, il professionista non riceve prima un atto di pignoramento, ma scopre il prelievo a pagamento avvenuto. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Pagamenti Pa, stretta addolcita’ – pag. 23)

Detrazioni, il Fisco sceglie lo sconto più alto

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan - Pag. 32

Da ieri è possibile modificare e inviare il 730 per i redditi 2025. Il modello è semplice per chi non apporta modifiche ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate perché tutto si risolve nella verifica dei dati presenti e nell’invio della precompilata. Le cose cambiano qualora il reddito sia superiore a 75 mila euro e il contribuente intenda riordinare le detrazioni. Peggio ancora se il reddito è superiore a 120 mila euro, fino a 240 mila, e si voglia comprendere qual è l’equazione alla base del calcolo delle detrazioni. Le uniche spese che si salvano da tutti i tagli, sono quelle sanitarie, sempre detraibili al 19% anche per i redditi elevati, e quelle per gli interessi passivi sui mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, per l’acquisto della prima casa. Le istruzioni ai dichiarativi indicano una tabella di 40 voci quali spese che possono venire decurtate dalla nuova regola in vigore dal 2025 che riduce l’ammontare delle spese detraibili per i redditi superiori a 75 mila euro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Precompilata, l’80% ha scelto la modalità semplificata’ – pag. 25)

Iperammortamento, certificazione senza bonus

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Belardi - Pag. 33

Lo schema di decreto sull’iperammortamento 2026-2028 impone una certificazione contabile delle spese da parte del revisore legale già incaricato del bilancio aziendale. Le imprese senza revisore obbligatorio dovranno incaricare un revisore esterno o una società di revisione autorizzata. A differenza del Piano Transizione 5.0, non è previsto alcun rimborso fino a 5 mila euro per i costi della certificazione. Certificazione che diventa obbligatoria per tutte le imprese, indipendentemente da investimento, dimensioni o tipo di bene. Per le Pmi i costi di revisione, perizia tecnica e comunicazioni al Gse possono ridurre sensibilmente il vantaggio fiscale netto. Senza correttivi il nuovo  iperammortamento resta interessante ma richiede una valutazione preventiva più attenta tra costi e benefici. 

Aiuti di Stato 2022, in arrivo le lettere di compliance per la regolarizzazione

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 34

Sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per invitare alla correzione spontanea sugli aiuti di Stato e aiuti in regime ‘de minimis’ non indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2022, per i quali il tentativo di iscrizione nei Registri aiuti di Stato dei vari settori non è andato a buon fine. Lo prevede il provvedimento n. 143075 di ieri dell’Agenzia delle Entrate che individua due modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni utili: invio al domicilio ovvero alla Pec; inserimento nell’area riservata del portale dell’Agenzia, nell’ambito del ‘cassetto fiscale’, nella sezione ‘L’Agenzia scrive’. 

Campagna dichiarativa al via

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

Con la pubblicazione del software Isa 2026 disco verde alla campagna dichiarativa che, tuttavia, non tiene conto delle modifiche al concordato preventivo biennale 2026-2027 tra cui le limitazioni agli incrementi di reddito proposto ai soggetti con voto Isa insufficiente o nella zona ‘purgatorio’ tra il 6 e l’8 incluso. Di fatto il software Isa 2026, da un lato è pienamente utilizzabile per determinare il voto derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2025, ma non è invece totalmente fruibile per quantificare il reddito proposto ai fini dell’adesione al patto fiscale per il nuovo biennio, quello 2026-2027.

L’aiuto al socio non è dividendo

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Raffaele Marcello, Fabrizio G.Poggiani - Pag. 26

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 90/2026, ha fornito un chiarimento sulla gestione dei flussi finanziari all’interno delle compagini societarie, delineando il perimetro fiscale della distribuzione di dividendi in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. L’Agenzia si è espressa sul caso di una società intenzionata ad assegnare dividendi in misura superiore alla quota di partecipazione per supportare le difficoltà finanziarie di un singolo socio. Per l’Agenzia, quando la distribuzione degli utili non proporzionale è sottesa a una causa diversa dalla mera divisione, come nel caso di un sostegno finanziario a un socio, la stessa non può essere considerata fiscalmente un dividendo. Nemmeno la previsione statutaria mette al riparo la delibera da contestazioni e la deroga alla proporzionalità può ritenersi sostenibile soltanto se sorretta da una motivazione concreta e verificabile. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Bonus giovani con salario giusto autodichiarato

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone - Pag. 35

Ancora non è possibile presentare domanda per il bonus giovani previsto dal decreto legge 1°maggio. L’Inps, con la circolare n. 55 di ieri, ha regolamentato l’agevolazione finalizzata all’assunzione, nel 2026, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di under 35 anni svantaggiati. Sono esclusi dagli incentivi i lavoratori con contratto intermittente, ancorché assunti a tempo indeterminato. L’esonero totale della contribuzione datoriale è fruibile nel limite di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, elevabili fino a 650 euro se le assunzioni sono eseguite da datori di lavoro con sede o unità produttiva ubicate nelle aree Zes.  Per i part time i massimali andranno riparametrati. La circolare, inoltre, ricorda che il periodo agevolato può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata. 

Decontribuzione per le donne in area Zes estesa a dieci regioni

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Ant.Ca., G.Mac. - Pag. 35

L’Inps, con la circolare n. 57 di ieri, ha diffuso le prime istruzioni relative alle assunzioni agevolate di donne svantaggiate e molto svantaggiate, previste dal decreto legge 1° maggio. Si tratta di una facilitazione che investe tutti i datori di lavoro privati, ma le assunzioni non possono riferirsi ad apprendiste, domestiche e lavoratrici intermittenti. Sono invece ammesse le dirigenti. Le assunzioni devono essere eseguite nel periodo 1°gennaio-31 dicembre 2026. Come per gli under 35, la proroga delle agevolazioni precedenti e simili contenute nel decreto legge Coesione, disposta dal decreto Milleproroghe per il 2026, è stata abrogata. L’ammontare del beneficio è pari al 100% dei contributi versati dal datore di lavoro con un massimale di 650 euro per ogni lavoratrice elevati a 800 euro se le future dipendenti risiedono in area Zes.

Lotta alla corruzione in Ue, il ritorno dell’abuso d’ufficio

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marina Castellaneta - Pag. 36

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue dello scorso 11 maggio è stata pubblicata la nuova direttiva Ue 2026/1021 del 29 aprile scorso sulla lotta alla corruzione. Chiari gli obiettivi: nozione di corruzione armonizzata a livello Ue, spazio al traffico d’influenze e all’abuso d’ufficio e livello comune di sanzioni nello spazio giudiziario europeo. La direttiva sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva 2017/1371. La nuova direttiva che rafforza il livello di armonizzazione della cooperazione giudiziaria penale sia nel campo della corruzione pubblica che in quella privata, dovrà essere recepita entro il 1° giugno 2028, con inevitabili modifiche nel quadro normativo nazionale. 

L’indirizzo Pec sbagliato fa perdere il diritto a impugnare la sentenza

15 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Arturo Maniaci - Pag. 36

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 depositata ieri, questione sollevata dalla prima Sezione penale della Cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, all’articolo 6 della Cedu e dell’articolo 87-bis e 8 del Dlgs 150/2022. La notifica all’indirizzo Pec diverso da quello corretto pur quando pervenga al giudice a quo entro il termine di proposizione, fa quindi perdere il diritto all’opposizione. 

Lavoro, sanzioni riscritte

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 28

La commissione su prevenzione e sicurezza lavoro ha presentato al Guardasigilli Nordio pene più severe per gli infortuni, ma premi per le aziende che adottano modelli organizzativi stile 231. Il datore di lavoro con un adeguato sistema di sicurezza risponderebbe penalmente solo per colpa grave; senza tutele organizzative, anche per colpa lieve. La colpa è sempre considerata grave se mancano obblighi essenziali come Dvr, Rspp, medico competente, formazione o dispositivi di protezione. Le indagini sugli infortuni sarebbero accelerate sul modello del ‘Codice rosso’, con tempi rapidi per pm e polizia giudiziaria. Il Rspp diventerebbe responsabile autonomo della sicurezza, con obbligo di adeguate risorse e, in futuro, laurea tecnica specialistica. Le imprese medio-grandi dovranno rafforzare il servizio di prevenzione con addetti minimi obbligatori per sede e dimensione. 

Omessa informativa, verbali ko

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Antonio Ciccia Messina - Pag. 29

La violazione delle norme sulla privacy scaccia la sanzione del Codice della strada. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 5184 del 27 marzo scorso, ha evidenziato che tutti i provvedimenti sanzionatori delle pubbliche amministrazioni sono a rischio di illegittimità se l’ufficio non ha osservato, in tutte le fasi dei relativi procedimenti, le norme del Gdpr e del codice privacy. La pronuncia è particolarmente interessante non solo per il merito della decisione, ma anche perché è emblematica di una cruciale criticità delle norme sulla protezione dei dati applicate all’attività delle PA. Nel caso analizzato il dilemma era il seguente: se un’amministrazione, competente ad infliggere sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative, accerta un’infrazione senza avere fornito un’idonea informativa al trattamento dei dati, il verbale è valido ?

Assunzioni, incentivi retroattivi

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 32

Con tre circolari, tutte del 2026, l’Inps illustra i nuovi incentivi all’occupazione dedicati ai giovani e alle donne disciplinati dal decreto 1°maggio che ripropone, ma in versione rivista, gli incentivi del decreto Coesione. Si tratta del bonus giovani, del bonus Zes e del bonus donne che spettano anche per le assunzioni già effettuate nel 2026, purché i neoassunti siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto 1°maggio. I documenti chiariscono anche la sorte delle assunzioni effettuate da gennaio dai datori di lavoro che confidavano negli analoghi precedenti incentivi, mai divenuti operativi ed in seguito abrogati. Quanto alla nuova condizione sul ‘salario giusto’, inoltre, il datore di lavoro non dovrà indicare alcun dato nella domanda, ma potrà limitarsi ad autocertificarne il rispetto. 

La riforma forense perde l’esame di abilitazione

15 Maggio 2026 | Italia Oggi - Simona D’Alessio - Pag. 32

Slitta al 26 maggio lo sbarco in Aula della riforma forense. Dal testo vengono stralciate le nuove norme sull’esame di abilitazione. Per facilitare l’accesso alla professione viene ridotta da 18 a 12 mesi la durata della Scuola forense. Sulle disposizioni relative all’esame di abilitazione il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco ha chiesto al viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto di stralciare dal Ddl le disposizioni in merito, al fine di adottare con urgenza un provvedimento che definisca modalità e criteri di svolgimento delle prove. Ciò in quanto le Scuole forensi stanno già programmando le attività formative e organizzative per i praticanti.  Quindi, occorre assicurare con tempestività a docenti e candidati la piena conoscenza delle regole secondo cui si svolgerà la prossima sessione. 

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